I paesi sviluppati devono ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’80-95 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 per limitare i cambiamenti climatici a un aumento della temperatura di 2 °C e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima. La Commissione europea ha adottato una tabella di marcia con tappe intermedie verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050. Viene evidenziato che è fondamentale monitorare efficacemente le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e per valutare l’impatto del regolamento.
Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

COME RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO? 

—Obbligo periodico di controllo delle perdite e installazione di sistemi di rilevamento delle perdite —Prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra 

—Tenuta dei registri delle apparecchiature e degli acquirenti del gas 

—Obbligo di recupero di gas residui al fine di garantirne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione. 

—Restrizioni all’immissione in commercio di gas e di apparecchiature che li contengono 

—Controllo dell’uso di taluni gas 

—Etichettatura di prodotti ed apparecchiature prima dell’immissione in commercio 

—Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio mediante un sistema di quote —Formazione e certificazione per persone fisiche e imprese che svolgono attività su apparecchiature contenenti gas 

—Monitoraggio e tracciatura delle fasi di produzione, importazione, distribuzione, utilizzo di gas.

L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE (DPR 146/2018)

Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate dal presente decreto e garantire la trasparenza delle stesse, gli organismi di certificazione designati, gli organismi di valutazione, le persone e le imprese, devono iscriversi, per via telematica al Registro telematico nazionale. L’iscrizione deve essere fatta prima di richiedere la certificazione o l’attestazione.

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