È stata pubblicata la nuova guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate relativa alle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio, recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici. La guida dell’Agenzia delle Entrate contiene una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.
Una delle principali novità contenute nel decreto Rilancio è rappresentata dalla possibilità possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Possibilità che riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche quelli:

  • di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del TUIR);
  • di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
  • per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).

 

Superbonus 110%: visto di conformità e asseverazione degli interventi
La guida dell’Agenzia delle Entrate ricorda che, trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
  • la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico – che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

L’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione.

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